(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1982 n. 106)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga
la seguente legge:
Art. 1. La rettificazione di cui all'art. 454 del codice civile si fa
anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca
ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito
di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.
Art. 2. La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui
all'art. 1 è proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha
residenza l'attore.
Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto
la data per la trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al
coniuge e ai figli.
Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell'art. 70 del codice di
procedura civile.
Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza
l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali
dell'interessato.
Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di
sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove fu
compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo
registro.
Art. 3. Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei
caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo
autorizza con sentenza. In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione
del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio.
Art. 4. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha
effetto retroattivo.
Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti
civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito
religioso.
Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1 dicembre 1970,
n. 898 (*), e successive modificazioni.
Art. 5. Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale
sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate
con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.
Art. 6. Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge
l'attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di
adeguamento del sesso, il ricorso di cui al primo comma dell'art. 2 deve essere
proposto entro il termine di un anno dalla data suddetta.
Si applica la procedura di cui al secondo comma dell'art. 3.
Art. 7. L'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione
di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento
medico-chirurgico di cui all'articolo precedente.
(*) Disciplina dei casi di scioglimento dei matrimoni.
EMENDAMENTO AC 7328-BIS ART. 20
"4. A partire dal 1° 2001, le spese relative agli atti dell'autorità giudiziaria emessi a seguito di domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi della legge 14 aprile 1982, n. 164 sono a totale carico dello Stato".